Trib. Napoli (ord.), 12 aprile 2006
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, così composto: dott. RENATO LIPANI PRESIDENTE dott. GEREMIA CASABURI GIUDICE REL. dott. SILVANA SICA GIUDICE ha pronunciato la seguente nella causa civile iscritta al n. 33286 del r.g. aff. cont. per il 2005 con ad oggetto: proprietà industriale STERILFARMA s.r.l. Elettivamente domiciliata in Napoli , Riviera di Chiaia 66, presso gli avv.ti G. Giudice e M. Ferrante BELMONT s.r.l. Elettivamente domiciliata in Napoli, centro direzionale, isola E 5, presso gli avv.ti M. Cini, S. Taurini, L. Parrella Con atto di citazione notificato il 14 0ttobre 2005 la STERILFARMA s.r.l. chiedeva: 1) accertarsi la contraffazione del proprio marchio registrato UNICO da parte della convenuta BELMONT s.r.l., mediante la commercializzazione e promozione di prodotti contrassegnati con il marchio E’ UNICO e è UNICO 2) accertarsi i comportamenti di concorrenza sleale posti in essere dalla società convenuta mediante la commercializzazione e promozione di prodotti commercializzati con i marchi surrichiamati 3) per l’effetto confermarsi i provvedimenti inibitori resi dal GD di questo Tribunale con ordinanza del 1 agosto 2005, con condanna della convenuta ai danni subiti dalla società attrice, da liquidarsi anche equitativamente, con vittoria di spese. Con comparsa di costituzione notificata il 14 dicembre 2005 la convenuta si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda. Con istanza del 4 gennaio 2006 la società attrice chiedeva fissarsi l’udienza, ex art. 8 D.lgs 5/2003; l’istanza veniva notificata a controparte il 29 dicembre 2005. Il giudice designato dal presidente della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, con decreto del 25 gennaio 2006, ex art. 12 D.lgs cit., fissava per la discussione l’udienza del 30 marzo 2006. Il decreto veniva comunicato alle parti, che depositavano comparse conclusionali. All’esito dell’udienza surrichiamata il Tribunale si riservava la decisione del procedimento. 1) La domanda rientra nella competenza per materia di questa sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, vertendo in materia di contraffazione di marchio registrato e di concorrenza sleale interferente con la tutela di privative industriali, ex art. 3 D.lgs 27 giugno 2003, n. 168, come integrato e modificato dall’art. 134, comma 1, del Codice della proprietà industriale, D.lgs 10 febbraio 2005, n. 30. Tale ultima disposizione espressamente prevede che “Nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre .10.1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato U.E, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria si applicano le norme dei Capi I e IV del Titolo II e quelle del Titolo III del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5”. La norma è divenuta operativa sei mesi dopo l’entrata in vigore del codice (quindi dal 19 settembre 2005), ai sensi dell’art. 245, comma 1 Cod. p.i. Così nella specie il giudizio è stato introdotto e viene ora all’esame del collegio secondo le prescrizioni del D.lgs cit., c.d. rito societario. 2) Il Tribunale dubita, come già indicato nel decreto di fissazione d’udienza del 25 gennaio 2006 cit., della legittimità costituzionale dell’art. 134 comma 1 Cod. p.i. cit., nonché degli artt. 15 e 16 della l. 12 dicembre 2002, n. 273, per contrasto con l’art. 76 Cost. (sotto il profilo dell’eccesso di delega ed illegittimità della delega stessa), per le ragioni che seguono. 3) L’art. 16 cit. ha conferito al Governo la delega per l’adozione, entro sei mesi, di uno o piú decreti legislativi “diretti ad assicurare una piú rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari” nelle materie indicate, attinenti a diritti di proprietà industriale ed intellettuale; tra i principi e criteri direttivi indicati era prevista l’istituzione, presso dodici tribunali e corti di appello, di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, tra cui quella presso il tribunale di Napoli. La delega trovava tempestiva attuazione con l’emanazione del D.lgs 168/2003 cit. e quindi non solo è scaduta, ma ha anche realizzato – pertanto esaurito - i suoi effetti. Il D.lgs cit. non conteneva peculiari disposizioni di carattere procedurale (salva – in conformità alla delega - la previsione della riserva di collegialità, comunque prevista dall’art. 50 bis, comma 1, 3) Cod. proc. civ. e il rafforzamento delle attribuzioni del presidente delle sezioni stesse). Pertanto – innanzi alle sezioni specializzate – non poteva che applicarsi integralmente il rito ordinario, di cui al codice di procedura civile, ed in tal senso si è concretamente operato. Tale assetto è stato radicalmente modificato dal codice della proprietà industriale, che – come detto – ha introdotto per tutte le controversie innanzi alle sezioni specializzate (anche per quelle di diritto d’autore, pure non regolato dal codice) il c.d. rito societario. L’art. 134 comma 1° cit. Cod., tuttavia, innovando in materia di rito applicabile innanzi alle sezioni specializzate (nonché in materia di competenza) si pone in contrasto con l’art. 76 Cost, in quanto si risolve nel nuovo esercizio di una delega – come detto – ormai scaduta ed anzi attuata, quella dell’art. 16 cit., per l’istituzione delle sezioni specializzate (attinente, evidentemente, sia ai profili organizzativi che a quelli procedurali). Né la delega in oggetto rientra in quella per l’ emanazione del Codice. Infatti l’art. 15 l. 272/2002 cit. si limitava a delegare al Governo l’adozione di uno o piú decreti legislativi “per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale”. I principi e criteri direttivi prevedono, tra l’altro, la “ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica” (a) e l’”adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta” (b). La delega doveva essere esercitata (in forza di due successive proroghe) entro il 28 febbraio 2005, ed ha trovato poi attuazione con l’emanazione del Codice. Tra le disposizioni interessate al “riassetto” ve ne erano non poche di carattere procedurale (il riferimento è qui, essenzialmente, agli artt. 70- 89 della legge invenzioni e 52-67 l della legge marchi) Sicuramente però, tra le norme interessate al riassetto, non rientravano quelle sulle sezioni specializzate. Ciò per l’esaustiva ragione, lo si ribadisce, che queste ultime sono state previste dalla stessa legge 273/2002, che – come piú volte ricordato – ha conferito altra e distinta delega al governo, all’art. 16, appunto per l’istituzione delle sezioni in parola, ottemperata con il D.lgs 168/2003 cit. La Relazione al Codice si limita ad osservare, anodinamente, che “l’art. 134 del Codice…attua ed integra le prescrizioni della legge 273/2002, nella parte in cui delega il Governo per l’istituzione di sezioni specializzate”. Di contro appare assai dubbio che la pur piú ampia delega dell’art. 15 cit. ricomprenda quella dell’art. 16, così prorogandone – implicitamente – la durata. La stessa Relazione al Codice cit., d’altronde, non nasconde affatto che il Codice abbia inteso innovare le previsioni del D.leg. 168/2003 cit. Se poi è vero che il Parere del Consiglio di Stato 25 ottobre 2004, n. 2/04, tace del tutto sui profili di eccesso di delega, va segnalato che perplessità al riguardo sono state espresse dal Parere reso dalla Commissione competente della Camera dei Deputati, seduta del 13 dicembre 2004. 4) Il Tribunale reputa poi, in ogni caso, che la delega – art. 16 l. 273/2002 cit. (ma si tratta di considerazioni valide a maggior ragione anche per la delega contenuta nell’art. 15)- era comunque estremamente generica, in violazione dei precetti di cui all’art. 76 Cost. cit., sicchè non poteva legittimamente fondarsi, su di essa, l’estensione alle sezioni specializzate del rito societario (d’altronde in dottrina si è sostenuto che la delega riguardasse solo i profili di competenza, non anche quelli di rito, esclusi i profili espressamente indicati). E’ infatti vero che la legge di delegazione può riconoscere al legislatore delegato un potere di scelta in ambiti alternativi offertigli, e che – fino a che è possibile – le norme delegate vanno lette in senso compatibile con i principi della delega (Corte cost. 5 febbraio 1989, n. 15; 27 dicembre 1996, n. 418; 17 luglio 2000, n. 292), tuttavia, nella specie, l’art. 16 cit. – se davvero contiene una delega anche quanto al rito da introdursi innanzi alle sezioni specializzate – attribuisce al legislatore delegato una potestà non discrezionale, ma del tutto incontrollabile. Non vi è infatti, nella norma surrichiamata, alcuna determinazione di principi e criteri direttivi, per oggetti definiti; in particolare l’art. 16, come detto, si limita a prevedere l’emanazione di decreti legislativi “diretti ad assicurare una piú rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari” Pertanto non trova alcun riscontro obiettivo, nell’art. 16 cit., l’estensione alle sezioni specializzate, di un rito, quello delineato dal D.lgs 572003, che non è affatto semplificato rispetto a quello ordinario, ma anzi è alternativo a quest’ultimo, fondato su principi e presupposti del tutto diversi. Né ha apportato elementi di novità l’art. 70 ter disp. att. cod. proc. civ. (introdotto dalla l. 80/2005) che ha sì generalizzato l’applicazione del D.lgs 5/2003, ma solo a seguito di concorde scelta delle parti, nelle forme indicate dalla norma cit. Pertanto, la questione di legittimità costituzionale sopra delineata si presenta non manifestamente infondata, ed è rilevante, atteso che il presente giudizio non può evidentemente essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa (investendo il rito applicabile), sicchè va sollevata d’ufficio innanzi alla Corte Costituzionale, ex art. 1 l.cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87. Ne segue la sospensione del giudizio. Il Tribunale di Napoli dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 134, comma 1°, del Codice della proprietà industriale, decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, nella parte in cui dispone che “Nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre .10.1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato U.E, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria si applicano le norme dei Capi I e IV del Titolo II e quelle del Titolo III del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5” , nonché della l. di delega 12 dicembre 2002, n. 73, art. 15 e 16, per contrasto con l’art. 76 della Costituzione della Repubblica. Sospende il giudizio in corso. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due camere del Parlamento. Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 6 aprile 2006 IL PRESIDENTE (PUBBLICATA il 12 APRILE 2006) |