Cumulo d’incarichi di controllo in società emittenti: la determinazione della griglia individuale di compatibilità
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Il combinato disposto dell’art. 148-bis, T.u.f., degli artt. da 144-duodecies a 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, modificata, da ultimo, con le delibere n. 15.915 e n. 15.960, rispettivamente del 3 e del 30 maggio 2007) e del relativo allegato 5-bis impongono, per la prima volta nel nostro ordinamento, un limite al cumulo degli incarichi.
Si tratta di una soglia non elevabile alla quale i componenti degli organi di controllo delle società con azioni quotate (e delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell’art. 116, T.u.f.) dovranno adeguarsi entro il 30 giugno 2008 ‘pesando’ i propri incarichi di amministrazione e/o controllo presso buona parte delle società azionarie e delle S.r.l.
È scaricabile il file (in formato Excel) che consente il rapido calcolo del propria ‘griglia di compatibilità’ rispetto ad incarichi di controllo in società quotate o emittenti titoli diffusi (il file costituisce una rielaborazione del prospetto Consob inserito nell’allegato 5-bis del Regolamento Emittenti).
Il limite individuato dalla Consob potrebbe, de jure condendo, anche risultare un punto di riferimento per la previsione di soglie invalicabili applicabili, con gli opportuni adattamenti, ad ogni società tenuta all'istituzione delle funzioni di controllo endosocietarie. Sembra infatti difficile riconoscere coerenza ad un sistema che, per il superamento del limite in discorso, prevede l'incompatibilità ad assumere anche un solo incarico di controllo in piú presso una società quotata (o emittente titoli diffusi) e, al contempo, consente invece l'assunzione (o il mantenimento) di un numero indefinito d'incarichi di controllo in ogni altro tipo di società.
Il Regolamento Emittenti prevede una soglia generale – fissata nel punteggio di 6, ottenuto moltiplicando ciascun incarico per un ‘peso’ stabilito dalla Consob in relazione al presumibile impegno richiesto da ciascuna carica – e una soglia speciale di 5 per le cariche di componente di organi di controllo di società con azioni quotate o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante. Non assumono invece rilevanza ai fini del calcolo della soglia-limite i soli incarichi:
Sono altresì disciplinate analitiche forme pubblicitarie delle griglie individuali di compatibilità che appaiono idonee, per tempistica e contenuti, a garantire un'adeguata trasparenza e potrebbero risultare d'ausilio anche nell'interpretazione della criptica disposizione di cui all'art. 2400, u.c., c.c..
In favore della Consob è prevista:
In favore del pubblico i membri del collegio sindacale (o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione) sono tenuti ad allegare alla relazione annuale sull'attività di vigilanza (di cui all'art. 153, comma 1, T.u.f.) l'elenco degli incarichi rivestiti presso S.p.a., S.a.p.a. e S.r.l. rilevanti ai fini della verifica del rispetto del limite di compatibilità.
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